Italia - Un quadro giuridico nazionale
Informazioni riguardanti la legislazione in caso di discriminazioni e su come riportare casi di reati connessi, conseguenti o collegati alla discriminazione
Cosa dice la legge in relazione alle discriminazioni sulla base dell’età, del genere e dell’orientamento sessuale? Cosa posso fare se penso di essere vittima di discriminazione?
PARTE SOVRANAZIONALE
La Carta dei diritti fondamentali dell'UE completa, ma non sostituisce, i sistemi costituzionali nazionali o il sistema di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
I diritti umani delle persone LGBTI e persone LGBTI anziane/senior in Europa sono protetti da:
Basi legali:
Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce il principio di non discriminazione in diversi ambiti, compresi il sesso, l’età e l’orientamento sessuale. (Rimane esclusa l’identità di genere)
Art. 25 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che “riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale”
Art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea consente di agire per combattere le discriminazioni basate su età e orientamento sessuale. (Rimane esclusa l’identità di genere)
Art. 8 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il diritto al rispetto per la vita privata e familiare.
Art. 14 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il divieto di discriminazione. Pur non elencando in modo esplicito età, orientamento sessuale e identità di genere, queste categorie sono ricomprese all’interno dell’espressione “ogni altra condizione”.
Protezione nell’ambito del lavoro:
Nel 2000 l’Unione Europea ha approvato la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Le aree di protezione comprendono l’età e l’orientamento sessuale. Rimane esclusa l’identità di genere.
Cosa Fare se i miei diritti vengono violati?
L’Unione Europea tutela i suoi cittadini secondo il principio di sussidiarietà. Questo significa che interviene solamente in seguito all’esaurimento dei rimedi disponibili a livello nazionale (siano questi attuati ad opera di diversi enti e istituzioni come organi governativi, tribunali nazionali, o organismi specializzati in diritti umani, vedi sotto), secondo lo schema in figura 1:
Cosa dice la legge in relazione alle discriminazioni sulla base dell’età, del genere e dell’orientamento sessuale? Cosa posso fare se penso di essere vittima di discriminazione?
PARTE SOVRANAZIONALE
La Carta dei diritti fondamentali dell'UE completa, ma non sostituisce, i sistemi costituzionali nazionali o il sistema di protezione dei diritti fondamentali garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
I diritti umani delle persone LGBTI e persone LGBTI anziane/senior in Europa sono protetti da:
Basi legali:
Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che sancisce il principio di non discriminazione in diversi ambiti, compresi il sesso, l’età e l’orientamento sessuale. (Rimane esclusa l’identità di genere)
Art. 25 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che “riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale”
Art. 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea consente di agire per combattere le discriminazioni basate su età e orientamento sessuale. (Rimane esclusa l’identità di genere)
Art. 8 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il diritto al rispetto per la vita privata e familiare.
Art. 14 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, che sancisce il divieto di discriminazione. Pur non elencando in modo esplicito età, orientamento sessuale e identità di genere, queste categorie sono ricomprese all’interno dell’espressione “ogni altra condizione”.
Protezione nell’ambito del lavoro:
Nel 2000 l’Unione Europea ha approvato la direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Le aree di protezione comprendono l’età e l’orientamento sessuale. Rimane esclusa l’identità di genere.
Cosa Fare se i miei diritti vengono violati?
L’Unione Europea tutela i suoi cittadini secondo il principio di sussidiarietà. Questo significa che interviene solamente in seguito all’esaurimento dei rimedi disponibili a livello nazionale (siano questi attuati ad opera di diversi enti e istituzioni come organi governativi, tribunali nazionali, o organismi specializzati in diritti umani, vedi sotto), secondo lo schema in figura 1:
I diritti umani dei cittadini dell’Unione Europea sono tutelati dalla Corte Europea dei diritti umani, che interviene in caso di violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che agisce in caso di violazioni dei diritti previsti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE)e dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e in tutti i casi in cui viene applicato il diritto dell’UE. Un esempio può essere la violazione del principio di non discriminazione contenuta nell’articolo 19 del TFUE, che specifica tra i criteri per cui è vietata la discriminazione, sia l’età che il sesso: se un atto dell’UE viola il principio di discriminazione è possibile fare ricorso diretto alla Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) da parte di uno stato membro o di una persona privata, se l’atto la riguarda direttamente (in caso di atto illegittimo dell’UE) (art. 263 TFUE) o chiedere al giudice nazionale, davanti al quale pende una causa in cui quell’atto può essere invocato, di rinviarlo alla CGUE affinchè prima di applicarlo, ne possa verificare la validità (Rinvio pregiudiziale: art. 267 TFUE).
Inoltre, tramite il portale dedicato alla giustizia dell’Unione Europea è possibile scoprire quali percorsi seguire in caso di violazione dei propri diritti tramite l’ausilio di uno strumento interattivo.
ITALIA
Discriminazioni
Nell’ordinamento italiano, ad oggi, non esistono norme che vietano esplicitamente la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, ma solo una proposta di legge che attualmente è ferma in Senato.
TUTELA CIVILISTICA
L’unica area in cui è presente una tutela specifica ed espressa contro le discriminazioni sia basate sull’età che sull’orientamento sessuale riguarda l’ambito lavorativo, grazie al recepimento della direttiva 2000/78/CE con il DL 216 del 2003.
Quindi, in ambito lavorativo quando si sia subita:
In ogni caso, al di fuori dell’ambito lavoristico, è sempre possibile rivolgersi al Giudice Civile per chiedere il risarcimento del danno da fatto illecito (2043 c.c.), danno sia patrimoniale[2] che non patrimoniale[3] che sia conseguenza immediata e diretta (1223 c.c. via 2057 c.c.) del comportamento discriminatorio o comunque offensivo della dignità di una persona con riferimento alla sua sfera sessuale. In questo caso l’attività giudiziale sarà però più onerosa rispetto all’ambito lavoristico, in quanto è chi si ritiene danneggiato a dovere rappresentare e provare al Giudice il fatto dannoso, l’atteggiamento del danneggiante (la sua negligenza, imperizia, imprudenza o il suo dolo) e le conseguenze lesive del fatto e in che modo il fatto è causa delle conseguenze lesive nonché come le conseguenze lesive hanno causato, e in che misura lo hanno causato, un patimento patrimoniale o non patrimoniale.
TUTELA AMMINISTRATIVISTICA
Quando invece, sempre al di fuori dell’ambito lavoristico, è stato un provvedimento di una Pubblica Amministrazione (un Comune, una Regione, lo Stato o ogni altro ente pubblico) a discriminare con riferimento all’età, al sesso, all’orientamento sessuale o all’identità sessuale (come ad esempio ritirare la patente a una persona che si è dichiarata omosessuale, travisando l’orientamento sessuale per una malattia; v. TAR Catania 2353/05), è possibile fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) (art. 103 Cost., DLT. 104/10 – Codice del processo amministrativo).
Le pubbliche amministrazioni devono operare secondo la legge e in ogni caso imparzialmente (art. 97, Cost.). Discriminare sulla base dell’età, del sesso, dell’orientamento sessuale o dell’identità sessuale significa non essere imparziali ed è contrario alla legge[4], a meno che il trattamento differenziato non sia giustificato da finalità legittime (previste e tutelate dalla legge, anche implicitamente) e il provvedimento della pubblica amministrazione (PA) sia appropriato (idoneo a raggiungere il fine) e necessario (non c’era altro modo per raggiungere lo scopo legittimo che adottare un provvedimento che fa distinzioni o, se ci fosse stato altro modo, avrebbe fatto distinzioni ancora più gravi).
Il cittadino che si ritiene discriminato da un atto della PA può dunque chiedere l’annullamento di quell’atto e chiedere, se si fosse verificato, il risarcimento del danno che ne fosse conseguito; secondo le regole viste sopra
UNAR
Le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale e identità di genere in Italia possono in ogni caso essere segnalate all’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali – UNAR, l’ufficio preposto dallo Stato Italiano a garantire la parità di trattamento.
È possibile presentare una segnalazione tramite il numero verde gratuito 800 90 10 10 o tramite il sito web attraverso il modulo appositamente dedicato (disponibile anche in inglese, spagnolo, francese, arabo e russo).
Abusi e reati verso persone anziane e LGBTIQ+
TUTELA PENALISTICA
Alle volte i comportamenti negativi verso gli anziani e gli anziani LGBTIQ+ possono andare oltre la discriminazione, gli illeciti civili o illegittimità amministrative ma manifestarsi come comportamenti illegali anche dal punto di vista penale o comunque in comportamenti vietati e sanzionati dalla legge.
Nel nostro ordinamento gli atti identificabili come illegali dal punto di vista penale (i reati) possono essere:
- denuncia (332-333 c.p.p.), per i reati perseguibili d’ufficio. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta da chiunque sia venuto a conoscenza di un reato o La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno in cui la denuncia è stata presentata nonché le fonti di prova che eventualmente sono già note (in caso di diffamazione– vedi sotto- via social, ad esempio lo screen shot della pagina con contenuti diffamatori). Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della vittima e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. La denuncia è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale;
- querela (336 – 337 c.p.p.), per i reati per i quali è espressamente prevista. La querela può essere presentata oralmente o per iscritto, solo dalla persona offesa o da un suo legale rappresentante entro i 3 mesi dal fatto in oggetto. Ha lo stesso contenuto della denuncia, ma la sottoscrizione deve essere autenticata in caso la denuncia sia inviata via raccomandata;
Occorre tuttavia ricordare che nell’ordinamento italiano non esiste una figura di reato o un’aggravante espressamente dedicata a perseguire atti di omofobia, bifobia, transfobia, per cui il perseguimento di questi comportamenti va condotto prendendo a riferimento i reati comuni.
Di seguito, elenchiamo le principali tipologie di reati (raggruppati per tipi di violenze) che possono essere commessi verso le persone anziane con riferimento ai loro atteggiamenti e alle loro attitudini sessuali[6].
VIOLENZA PSICOLOGICA/MORALE
Si verifica violenza psicologica quando la persona viene trattata in un modo che gli/le causa dolore emotivo, sentimenti di disperazione o impotenza.
Con riferimento ai reati in cui la violenza psicologica si può tradurre:
VIOLENZA FISICA
Con questo termine ci riferiamo ad un uso della forza che causa ferita, dolore e sofferenza fisica. Di solito perpetrata come “punizione” per i propri leciti gusti e abitudini sessuali.
Con riferimento ai reati in cui la violenza fisica i si può tradurre, il caso più comune sono le lesioni personali (582 c.p.), cioè: causare ad una persona una ferita dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.
Nelle ipotesi più lievi (quelle in cui la malattia è guaribile in meno di 20 giorni), il reato è procedibile a querela della vittima, altrimenti lo è d’ufficio.
VIOLENZA MATERIALE/FINANZIARIA
Con riferimento ai reati in cui la violenza finanziaria i si può tradurre, n caso ricorrente è l’estorsione (629 c.p.), cioè: costringere, con violenza o minaccia, una persona a fare o ad omettere qualche cosa, per far procurare all’estorsore o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. L’ipotesi socialmente tipica è quella in cui una persona minaccia un’altra di rivelare i suoi orientamenti (pubblicamente non ancora disvelati) e/o i suoi atti intimi a meno che quest’ultima non paghi alla prima una somma di denaro.
Con riferimento ai reati in cui la violenza materiale si può tradurre, casi ricorrenti sono il danneggiamento, l’incendio e il danneggiamento a seguito dell’incendio.
VIOLENZA SESSUALE
Violenza sessuale è qualsiasi forma di contatto sessuale con una persona (per quel che qui ci occupa, anziana) senza che lei abbia acconsentito.
Include sia il contatto fisico che la molestia di tipo verbale a sfondo sessuale.
Il riferimento va al delitto previsto come violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), che punisce chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe una persona a compiere o subire atti sessuali. E’ punito anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto, come in numero di casi statisticamente rilevante gli anziani si possono trovare ad essere.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa (proponibile entro sei mesi dal fatto e irrevocabile una volta proposta)
[1] Secondo il regime ordinario, chi afferma di essere stato danneggiato dal fatto illecito altrui deve dare la prova della condotta, dell’evento di danno che ne è conseguito, del nesso di causa tra condotta ed evento nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali che ne sono derivate.
[2] Cioè: i soldi spesi e che si spenderanno -danno emergente- e i soldi che non si sono guadagnati e non si guadagneranno – lucro cessante- art. 2057 c.c.
[3] Vale a dire: una sofferenza biologica o una significativa sofferenza interiore e nella propria capacità di relazionarsi agli altri - 2059 c.c
[4] Gli art. 3 Cost sull’uguaglianza di tutte le persone; gli art. 21 e 25 CDFUE, l’art. 19 TFUE e l’art. 14 CEDU, citati sopra, sono ‘legge’ dell’ordinamento italiano- addirittura con forza superiore alla legge ordinaria.
[5] Cioè: questure, commissariati di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato; ed anche il Sindaco dei Comuni ove non vi sia una sede di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di Finanza
[6] Il catalogo prende spunto dai crimini d’odio come censiti in Italia dal Report Nazionale sul monitoraggio dei delitti di odio in http://www.vita.it/it/article/2016/12/16/delitti-dodio-e-hate-speech-il-punto-sullitalia/141959/
Inoltre, tramite il portale dedicato alla giustizia dell’Unione Europea è possibile scoprire quali percorsi seguire in caso di violazione dei propri diritti tramite l’ausilio di uno strumento interattivo.
ITALIA
Discriminazioni
Nell’ordinamento italiano, ad oggi, non esistono norme che vietano esplicitamente la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI, ma solo una proposta di legge che attualmente è ferma in Senato.
TUTELA CIVILISTICA
L’unica area in cui è presente una tutela specifica ed espressa contro le discriminazioni sia basate sull’età che sull’orientamento sessuale riguarda l’ambito lavorativo, grazie al recepimento della direttiva 2000/78/CE con il DL 216 del 2003.
Quindi, in ambito lavorativo quando si sia subita:
- una discriminazione diretta (una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga)
- indiretta (un fatto apparentemente neutro può mettere le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone)
- una molestia (comportamento indesiderato, tenuti allo scopo o che abbiano l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo per le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale)
- un ordine di discriminare o una ritorsione perché si è chiesto di far valere il diritto di non discriminare
In ogni caso, al di fuori dell’ambito lavoristico, è sempre possibile rivolgersi al Giudice Civile per chiedere il risarcimento del danno da fatto illecito (2043 c.c.), danno sia patrimoniale[2] che non patrimoniale[3] che sia conseguenza immediata e diretta (1223 c.c. via 2057 c.c.) del comportamento discriminatorio o comunque offensivo della dignità di una persona con riferimento alla sua sfera sessuale. In questo caso l’attività giudiziale sarà però più onerosa rispetto all’ambito lavoristico, in quanto è chi si ritiene danneggiato a dovere rappresentare e provare al Giudice il fatto dannoso, l’atteggiamento del danneggiante (la sua negligenza, imperizia, imprudenza o il suo dolo) e le conseguenze lesive del fatto e in che modo il fatto è causa delle conseguenze lesive nonché come le conseguenze lesive hanno causato, e in che misura lo hanno causato, un patimento patrimoniale o non patrimoniale.
TUTELA AMMINISTRATIVISTICA
Quando invece, sempre al di fuori dell’ambito lavoristico, è stato un provvedimento di una Pubblica Amministrazione (un Comune, una Regione, lo Stato o ogni altro ente pubblico) a discriminare con riferimento all’età, al sesso, all’orientamento sessuale o all’identità sessuale (come ad esempio ritirare la patente a una persona che si è dichiarata omosessuale, travisando l’orientamento sessuale per una malattia; v. TAR Catania 2353/05), è possibile fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) (art. 103 Cost., DLT. 104/10 – Codice del processo amministrativo).
Le pubbliche amministrazioni devono operare secondo la legge e in ogni caso imparzialmente (art. 97, Cost.). Discriminare sulla base dell’età, del sesso, dell’orientamento sessuale o dell’identità sessuale significa non essere imparziali ed è contrario alla legge[4], a meno che il trattamento differenziato non sia giustificato da finalità legittime (previste e tutelate dalla legge, anche implicitamente) e il provvedimento della pubblica amministrazione (PA) sia appropriato (idoneo a raggiungere il fine) e necessario (non c’era altro modo per raggiungere lo scopo legittimo che adottare un provvedimento che fa distinzioni o, se ci fosse stato altro modo, avrebbe fatto distinzioni ancora più gravi).
Il cittadino che si ritiene discriminato da un atto della PA può dunque chiedere l’annullamento di quell’atto e chiedere, se si fosse verificato, il risarcimento del danno che ne fosse conseguito; secondo le regole viste sopra
UNAR
Le discriminazioni sulla base dell’orientamento sessuale e identità di genere in Italia possono in ogni caso essere segnalate all’Ufficio Nazionale Anti Discriminazioni Razziali – UNAR, l’ufficio preposto dallo Stato Italiano a garantire la parità di trattamento.
È possibile presentare una segnalazione tramite il numero verde gratuito 800 90 10 10 o tramite il sito web attraverso il modulo appositamente dedicato (disponibile anche in inglese, spagnolo, francese, arabo e russo).
Abusi e reati verso persone anziane e LGBTIQ+
TUTELA PENALISTICA
Alle volte i comportamenti negativi verso gli anziani e gli anziani LGBTIQ+ possono andare oltre la discriminazione, gli illeciti civili o illegittimità amministrative ma manifestarsi come comportamenti illegali anche dal punto di vista penale o comunque in comportamenti vietati e sanzionati dalla legge.
Nel nostro ordinamento gli atti identificabili come illegali dal punto di vista penale (i reati) possono essere:
- o perseguiti su iniziativa autonoma delle forze dell’ordine o del Pubblico Ministero (“procedibilità d’ufficio”,
- oppure – con riferimento a specifici reati- solo su iniziativa della vittima o del suo legale rappresentate, iniziativa che prende il nome di “querela”. Quando è necessaria la querela, la legge lo dice espressamente; in tutti gli altri casi il reato è procedibile d’ufficio.
- denuncia (332-333 c.p.p.), per i reati perseguibili d’ufficio. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta da chiunque sia venuto a conoscenza di un reato o La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno in cui la denuncia è stata presentata nonché le fonti di prova che eventualmente sono già note (in caso di diffamazione– vedi sotto- via social, ad esempio lo screen shot della pagina con contenuti diffamatori). Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della vittima e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. La denuncia è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale;
- querela (336 – 337 c.p.p.), per i reati per i quali è espressamente prevista. La querela può essere presentata oralmente o per iscritto, solo dalla persona offesa o da un suo legale rappresentante entro i 3 mesi dal fatto in oggetto. Ha lo stesso contenuto della denuncia, ma la sottoscrizione deve essere autenticata in caso la denuncia sia inviata via raccomandata;
Occorre tuttavia ricordare che nell’ordinamento italiano non esiste una figura di reato o un’aggravante espressamente dedicata a perseguire atti di omofobia, bifobia, transfobia, per cui il perseguimento di questi comportamenti va condotto prendendo a riferimento i reati comuni.
Di seguito, elenchiamo le principali tipologie di reati (raggruppati per tipi di violenze) che possono essere commessi verso le persone anziane con riferimento ai loro atteggiamenti e alle loro attitudini sessuali[6].
VIOLENZA PSICOLOGICA/MORALE
Si verifica violenza psicologica quando la persona viene trattata in un modo che gli/le causa dolore emotivo, sentimenti di disperazione o impotenza.
Con riferimento ai reati in cui la violenza psicologica si può tradurre:
- Uno dei casi più comuni è l’ingiuria (art. 593), cioè l’offesa al decoro (vale dire: a quel minimo di considerazione di cui è degno ogni essere umano) o all’onore (vale a dire: alla considerazione di cui è degno in concreto e in particolare la persona offesa) che un offensore può fare ad una persona presente. Oggi, l’ingiuria non è più un reato penale, ma solo un illecito civile. Per questo motivo, se si ritiene di essere vittima di ingiuria, non è più necessario rivolgersi agli organi di polizia giudiziaria per denunciare il fatto, ma ci si potrà rivolgere al Tribunale Civile per chiedere il risarcimento del danno (vedi sopra) e il pagamento di una sanzione economica.
- Altro caso comune, ma tuttora a rilevanza penale è la diffamazione (art. 594) che è l’offesa alla considerazione di cui una persona gode presso la società, offesa fatta comunicando con più persone e/o con mezzi di pubblicità (come possono essere giornali, tv, i social network, internet, …)
- Altra ipotesi comune di violenza psicologica è la minaccia (612 c.p.), cioè promettere o annunciare ad altri un danno ingiusto. In questo caso il comportamento può essere punito, a querela della persona offesa.
- Ancora si può verificare violenza privata. Quando, con violenza o minaccia, una persona costringe un’altra persona a fare, tollerare od omettere qualche cosa (art. 610 c.p.)
- Infine, ma senza pretesa di esaustività, in questo raggruppamento ci può essere lo stalking (612 bis c.p.), cioè: minacciare o molestare una persona in modo da (1) causarle un perdurante e grave stato di ansia o di paura; oppure da (2) ingenerarle un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona a cui è legata affettivamente; oppure ancora da (3) costringere la persona ad alterare le proprie abitudini di vita. Il reato è procedibile a querela di parte (proponibile in questo caso sino a, ma non oltre i, sei mesi dal fatto); è procedibile d’ufficio se lo stalking è perpetrato ai danni di una persona disabile, come -statisticamente- è frequente sia una persona anziana.
VIOLENZA FISICA
Con questo termine ci riferiamo ad un uso della forza che causa ferita, dolore e sofferenza fisica. Di solito perpetrata come “punizione” per i propri leciti gusti e abitudini sessuali.
Con riferimento ai reati in cui la violenza fisica i si può tradurre, il caso più comune sono le lesioni personali (582 c.p.), cioè: causare ad una persona una ferita dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.
Nelle ipotesi più lievi (quelle in cui la malattia è guaribile in meno di 20 giorni), il reato è procedibile a querela della vittima, altrimenti lo è d’ufficio.
VIOLENZA MATERIALE/FINANZIARIA
Con riferimento ai reati in cui la violenza finanziaria i si può tradurre, n caso ricorrente è l’estorsione (629 c.p.), cioè: costringere, con violenza o minaccia, una persona a fare o ad omettere qualche cosa, per far procurare all’estorsore o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. L’ipotesi socialmente tipica è quella in cui una persona minaccia un’altra di rivelare i suoi orientamenti (pubblicamente non ancora disvelati) e/o i suoi atti intimi a meno che quest’ultima non paghi alla prima una somma di denaro.
Con riferimento ai reati in cui la violenza materiale si può tradurre, casi ricorrenti sono il danneggiamento, l’incendio e il danneggiamento a seguito dell’incendio.
- Il danneggiamento (635 c.p.) consiste in distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia oppure in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico. L’ipotesi socialmente tipica sono le scritte minatorie sui muri di case di persone non gradite al danneggiante per i loro atteggiamenti sessuali.
- L’incendio (423 c.p.) consiste nell’appiccare il fuoco, che -quando è appiccato a cosa altrui per danneggiarla e minacciarne il proprietario- diventa un reato di “danneggiamento a seguito di incendio (424 c.p.)
VIOLENZA SESSUALE
Violenza sessuale è qualsiasi forma di contatto sessuale con una persona (per quel che qui ci occupa, anziana) senza che lei abbia acconsentito.
Include sia il contatto fisico che la molestia di tipo verbale a sfondo sessuale.
Il riferimento va al delitto previsto come violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), che punisce chi, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe una persona a compiere o subire atti sessuali. E’ punito anche chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto, come in numero di casi statisticamente rilevante gli anziani si possono trovare ad essere.
Il reato è procedibile a querela della persona offesa (proponibile entro sei mesi dal fatto e irrevocabile una volta proposta)
[1] Secondo il regime ordinario, chi afferma di essere stato danneggiato dal fatto illecito altrui deve dare la prova della condotta, dell’evento di danno che ne è conseguito, del nesso di causa tra condotta ed evento nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali che ne sono derivate.
[2] Cioè: i soldi spesi e che si spenderanno -danno emergente- e i soldi che non si sono guadagnati e non si guadagneranno – lucro cessante- art. 2057 c.c.
[3] Vale a dire: una sofferenza biologica o una significativa sofferenza interiore e nella propria capacità di relazionarsi agli altri - 2059 c.c
[4] Gli art. 3 Cost sull’uguaglianza di tutte le persone; gli art. 21 e 25 CDFUE, l’art. 19 TFUE e l’art. 14 CEDU, citati sopra, sono ‘legge’ dell’ordinamento italiano- addirittura con forza superiore alla legge ordinaria.
[5] Cioè: questure, commissariati di pubblica sicurezza, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato; ed anche il Sindaco dei Comuni ove non vi sia una sede di Polizia di Stato, Carabinieri o Guardia di Finanza
[6] Il catalogo prende spunto dai crimini d’odio come censiti in Italia dal Report Nazionale sul monitoraggio dei delitti di odio in http://www.vita.it/it/article/2016/12/16/delitti-dodio-e-hate-speech-il-punto-sullitalia/141959/